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Sicurezza sul lavoro Definizioni delle Figure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione MC - Il Medico Competente Il RLS - Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza Informazioni sui rischi La Valutazione dei Rischi La Formazione e Informazione dei lavoratori La Sorveglianza Sanitaria MC - Il Medico Competente La Cartella Sanitaria Le Visite Mediche Periodiche L'Informazione dei Lavoratori
La Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi, sia nel settore privato che pubblico, comprende l'attività svolta in luoghi di lavoro:

  • fissi - uffici, magazzini, officine, cantieri
  • stabilimenti di produzione

Il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative attività, seguendo una metodologia basata sui rischi dati dalle attività, dalle mansioni svolte, dall'uso di macchine e attrezzature, dall'uso di particolari sostanze, ecc..

Fatta la valutazione dei rischi si dovrà redigere una relazione scritta contenente le misure di prevenzione previste dall'azienda e il loro programma di attuazione.

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata al mutare delle situazioni di pericolo, in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all'introduzione di nuove attrezzature o di nuovi prodotti e tecnologie.

Dal punto di vista del metodo si può procedere nell'analisi dei rischi presenti nelle varie attività di lavoro individuando i rischi residui, ovvero quella parte di rischio che non si elimina con le misure tecniche previste dalla normativa precedente (DPR 547/55, DPR 303/56 ecc.) ma prendendo in considerazione le disposizioni dettate dalle misure generali di tutela contenute nel 626/94.
Ulteriore metodo è, procedendo come sopra, considerare i vari tipi di mansione.

La valutazione è effettuata con la collaborazione del responsabile al servizio di prevenzione e del medico competente, e comunque consultando il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

Individuati i rischi per ogni singola fase produttiva, va redatta una relazione sulle misure di sicurezza da applicare con il relativo programma di attuazione.

Il documento deve essere custodito in azienda e aggiornato in caso di modifiche significative alla tipologia dei lavori, all'organizzazione del lavoro, o di sostituzione dei materiali o delle attrezzature.

È bene distinguere tra misure di tipo tecnico protettivo, misure di tipo organizzativo e misure di tipo preventivo.

Il documento di prevenzione deve contenere, obbligatoriamente:

  • una relazione sulla valutazione dei rischi;
  • l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • il programma degli interventi per il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
  • i rischi derivanti da attività interferenti.

Le aziende con meno di 10 dipendenti sono esonerate dalla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, questo può essere sostituito da un'autocertificazione sull'avvenuta valutazione.



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